Prevenzione della Corruzione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a)
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Obblighi normativi
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
- Atti di accertamento delle violazioni
Documenti
Segnalazione illeciti - WHISTLEBLOWING
l whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Comune di San Francesco al Campo ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n.109 del 15.09.2023, ha approvato la nuova procedura per la tutela dei soggetti segnalanti irregolarità (EX WHISTLEBLOWING) - D.LGS. 24/2023.
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LOCANDINA[.pdf 247,43 Kb - 24/09/2023]
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CARATTERISTICHE MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE[.pdf 196,61 Kb - 24/09/2023]
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PROCEDURA DI SEGNALAZIONE approvata con deliberazione G.C. n.109/2023[.pdf 175,3 Kb - 24/09/2023]
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INFORMATIVA PRIVACY COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO[.pdf 236,92 Kb - 24/09/2023]
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INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING SOLUTIONS SRL[.pdf 120,88 Kb - 24/09/2023]
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INVIA UNA SEGNALAZIONE tramite WhistleblowingPA (Apre il link in una nuova scheda)
Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2024 10:52:37
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