Riferimenti normativi
Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Decreto legislativo n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs.
Legge 241/90, Art. 2, c. 9-bis
Decreto legislativo n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs.
Legge 241/90, Art. 2, c. 9-bis
Documenti
Accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul sito - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico è un diritto regolato dall'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, s.m.i.
La richiesta di accesso civico:
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitare l'accesso civico;
- non deve essere motivata;
- è gratuita;
- va redatta su apposito modulo
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitare l'accesso civico;
- non deve essere motivata;
- è gratuita;
- va redatta su apposito modulo
Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2021 10:05:50
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