BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL’ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE.

Il Bando è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti descritti nel bando reperibile presso il Comune di San Francesco al Campo, Ufficio Segreteria che necessitano di un sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità...
Data:

3 settembre 2020

Tempo di lettura:

5 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Il Bando è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti descritti nel bando reperibile presso il Comune di San Francesco al Campo, Ufficio Segreteria che necessitano di un sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2019 e 2020.

REQUISITI FONDO 2019

1- Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
2- Abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito 61 ( Leinì, Lombardore, San Francesco al Campo)
3- Siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2,A3,A4,A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4- Siano in possesso di attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26, l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020, deve essere superiore al 28 per cento
5- Non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici
6- Non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASL)
7- Non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019;
8- Non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 del reddito di pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9- Non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano. Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica: nel caso di nuda proprietà, nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune, nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

REQUISITI FONDO 2020

1. Siano cittadini italiani o di uno Stato aderenti all’Unione Europea, possono partecipare anche i cittadini di Stati extra europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. Abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 61 (Leinì, Lombardore, San Francesco al Campo)
3. Siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria
3. catastale A2,A3,A4,A5 E A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a Euro 6.000,00;
4. Siano in possesso di attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
FASCIA A: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l’anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020, superiore al 14 per cento.
FASCIA B: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento. Per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore ad euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale.
5. Non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici
6. Non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione.
7. Non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2020.
8. Non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con legge n. 26/2019
9. Non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano
10. Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica: nel caso di nuda proprietà, nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune, nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune di residenza dal 1° settembre al 30 settembre 2020 con le seguenti modalità:

Direttamente presso l’Area Amministrativa/Segreteria del Comune di San Francesco al Campo- Via Roma, 54
A mezzo raccomandata A/R all’Area Amministrativa/Segreteria del Comune di San Francesco al Campo – Via Roma, 54 -10070 San Francesco al Campo (farà fede il timbro postale di spedizione)
A mezzo pec (indirizzo di posta certificata) personale del richiedente al seguente indirizzo istituzionale: comunesanfrancescoalcampo@pec.it

La domanda di contributo deve essere presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo fornito dal Comune .

L'ufficio segreteria rispetta il seguente orario:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Per informazioni :
011/926331 - 9063301


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Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 03/09/2020 13:44:34

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