Descrizione
I dettagli afferenti alla circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 10 luglio relativamente alla possibile fruizione del cosiddetto “BONUS SANIFICAZIONE”.
Con la predetta circolare viene indicato che dal 20 luglio 2020 potrà esser trasmessa apposita comunicazione delle spese sostenute e di quelle previste fino al 31 dicembre. Il credito d'imposta riconosciuto potrebbe però essere inferiore alla percentuale precedentemente comunicata, ovvero potrebbe essere inferiore al 60%: l'importo effettivo sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate in base alle richieste pervenute.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 luglio 2020 prevede, in particolare, un iter articolato per il bonus sanificazione e DPI, il credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta, prevedendo un tetto massimo di 60.000 euro, così come introdotto dal decreto Rilancio; alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020 seguirà, in particolare, la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente.
Con la predetta circolare viene indicato che dal 20 luglio 2020 potrà esser trasmessa apposita comunicazione delle spese sostenute e di quelle previste fino al 31 dicembre. Il credito d'imposta riconosciuto potrebbe però essere inferiore alla percentuale precedentemente comunicata, ovvero potrebbe essere inferiore al 60%: l'importo effettivo sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate in base alle richieste pervenute.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 luglio 2020 prevede, in particolare, un iter articolato per il bonus sanificazione e DPI, il credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta, prevedendo un tetto massimo di 60.000 euro, così come introdotto dal decreto Rilancio; alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020 seguirà, in particolare, la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente.
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Ultimo aggiornamento pagina: 16/07/2020 13:28:34