Descrizione
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-f9. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Il Presidente della Regione Piemonte ALBERTO CIRIO
ORDINA
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del
_Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. La chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 Aprile e del 1 maggio 2020;
2. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;
3. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le edicole, le aree di servizio attive sui tratti autostradali e gli impianti di distribuzione dei carburanti attivi sulla rete stradale ed autostradale;
4. Che restino ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
La presente ordinanza, che integra il Decreto n. 43 del 13 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020.
Il Presidente della Regione Piemonte ALBERTO CIRIO
ORDINA
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del
_Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. La chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 Aprile e del 1 maggio 2020;
2. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;
3. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le edicole, le aree di servizio attive sui tratti autostradali e gli impianti di distribuzione dei carburanti attivi sulla rete stradale ed autostradale;
4. Che restino ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
La presente ordinanza, che integra il Decreto n. 43 del 13 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020.
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/04/2020 09:24:42