Descrizione
Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Il presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio , con Decreto n° 66 del 5 Giugno 2020
ORDINA
che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 maggio 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) è consentita la apertura di stabilimenti balneari e spiagge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma mm, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive in allegata sub 1 al presente provvedimento;
2) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
l'attività di formazione professionale cori la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
,.. l'attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative-professionali, i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza.
Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione professionale', contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegata sub 2 al presente provvedimento;
1) è consentita la apertura di stabilimenti balneari e spiagge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma mm, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive in allegata sub 1 al presente provvedimento;
2) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
l'attività di formazione professionale cori la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
,.. l'attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative-professionali, i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza.
Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione professionale', contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegata sub 2 al presente provvedimento;
3) è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,n.33:
la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole
installazioni ,
la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio.
Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica · "Parchi tematici e di divertimento'' contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegata sub 3 al presente provvedimento;
4) è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, la apertura degli impianti a fune, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Impianti a fune" allegata sub 4 al presente provvedimento;
5) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia dal 6 giugno 2020.
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2020 11:24:39