Descrizione
IL presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in data 11 Luglio 2020 ha emesso il decreto n° 76, ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020 e n. 75 del 3 luglio 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con carte da gioco, nel rigoroso rispetto dei contenuti della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle seguenti indicazioni: ◦ è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
◦ è auspicabile l’utilizzo di guanti monouso;
◦ è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
◦ è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
2) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto dei contenuti della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle seguenti indicazioni: ◦ è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
◦ è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
◦ è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/07/2020 13:33:55