Descrizione
IL Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio , con decreto n° 64 del 27 Maggio 2020
ORDINA:
1) dalle ore 0,00 del giorno 29 maggio 2020 alle ore 24,00 del giorno 2 giugno 2020 è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie; l'obbligo non si applica a:
ai bambini di età inferiore a sei anni;
ai soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
allo svolgimento di attività motoria e sportiva effettuata nel rispetto della distanza di sicurezza;
ai bambini di età inferiore a sei anni;
ai soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
allo svolgimento di attività motoria e sportiva effettuata nel rispetto della distanza di sicurezza;
2) rimane confermato l'obbligo previsto dall'articolo 3 del D.P.G.R. n. 63 del 22 maggio 2020 sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile · garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
3) ai servizi di ristorazione si applica quanto già previsto dalle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", recepite dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, che prevedono in particolare alla scheda tecnica
"Ristorazione" che i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo;
4) ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
5) è, comunque, fatta salva la potestà dei Sindaci di adottare propri provvedimenti di regolamentazione anche diversi da quanto previsto dal precedente punto 1 ), sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche dei loro Comuni.
6) resta fermo quanto ulteriormente disposto con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020;
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/05/2020 08:31:44